L’art. 90, comma 23, Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di prestare, fuori orario di lavoro, la propria attività a favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
L’attività svolta deve essere a titolo gratuito e pertanto ai dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come indennità e rimborsi di cui all’ex art. 81, oggi art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (circolare n° 21 del 22 aprile 2003 Agenzia delle Entrate).
L’associazione e/o società sportiva dilettantistica può comunque, pur rimanendo prestazione gratuita, rimborsare anche le spese documentate sostenute per proprio conto e riconoscere un rimborso chilometrico secondo tabella ACI. Resta inteso che i criteri di determinazione delle somme erogate a titolo di rimborso o di indennità devono essere ragionevoli. In buona sostanza affinché tale somma possa essere qualificata come rimborso ci deve essere una correlazione tra l’attività prestata, le spese sostenute e la somma stessa. Pertanto se il dipendente pubblico riceve un importo sproporzionato (eccessivo) rispetto al tipo di attività svolta è possibile che alla predetta somma venga attribuita la natura di compenso. Risulterebbe così violata la norma che impedisce ai dipendenti pubblici di percepire compensi per le predette attività.
Più complesso è il caso in cui le prestazioni del dipendente pubblico non siano rese a titolo gratuito, quindi laddove siano retribuite. In questo caso non basterà una semplice comunicazione, ma sarà necessaria un’autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza, fermo restando la disciplina di incompatibilità.
In particolare, il Dlgs 165/2001, art. 53, comma 10, prevede che la società o l’associazione chieda l’autorizzazione all’amministrazione di appartenza del dipendente pubblico prima di conferire l’incarico; questo onere può essere anche assolto direttamente dal dipendente interessato.
Ovviamente nel caso di prestazione gratuita è solo il dipendente pubblico che potrebbe incorrere in sanzioni quantomeno disciplinari, mentre nel caso di prestazioni retribuite è anche la società o associazione erogante ad essere soggetta a sanzioni.
L’art. 53, comma 9 del D.Lgs citato, vieta agli enti pubblici economici e soggetti privati di conferire incarichi retribuiti senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi e, in caso di inosservanza si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 1, del 28 marzo 1997, n° 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 28 maggio 1997 n° 140 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pertanto la sanzione a cui la società o associazione sportiva dilettantistica è soggetta è pari al doppio degli emolumenti sotto qualsiasi forma corrisposti oltre alle sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive.
Il dipendente pubblico potrà incorrere in sanzioni amministrative e disciplinari.
Un ulteriore obbligo è previsto dall’art. 53 comma 11, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche che erogano compensi a dipendenti pubblici, per incarichi previsti al comma 6: entro il 30 aprile sono tenuti a dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti degli importi erogati relativi all’anno precedente.
a cura del rag. Luca Mattonai, collaboratore della redazione Fiscosport.
L’ATTIVITA’ DEI DIPENDENTI PUBBLICI nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche a cura del Rag. Luca Mattonai.
L'art. 90, comma 23, Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di prestare, fuori orario di lavoro, la propria attività a favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. L'attività svolta deve essere a titolo gratuito e pertanto ai dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come indennità e rimborsi di cui all'ex art. 81, oggi art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (circolare n° 21 del 22 aprile 2003 Agenzia delle Entrate).