Nulla di nuovo, rispetto a quanto già da tempo gli addetti ai lavori affermano in sede convegnistica e nelle pubblicazioni del settore, sia come risposte ai quesiti, sia negli interventi di approfondimento …
Crediamo però che i nostri lettori siano molto più recettivi quando la risposta al quesito viene direttamente dall’Agenzia delle Entrate: è per questo che abbiamo deciso di dedicare al documento in oggetto ampio spazio.
Le 30 risposte contenute nel documento possono essere suddivise in due aree tematiche: civilistica e fiscale.
Nella presente Newsletter ci occuperemo di commentare le risposte di natura civilistica:
- rapporto soci / tesserati
- soci/tesserati minori di età
- tenuta dei libri sociali
- responsabilità
Nella prossima Newsletter commenteremo le risposte ai quesiti di natura fiscale:
- attività istituzionale/attività commerciale
- compensi e rimborsi spese
- vari aspetti fiscali: esenzione iva/tracciabilità/eas/spesometro
1. Rapporto soci / tesserati
In relazione all’area civilistica, di particolare interesse appaiono le risposte ai quesiti relativi al rapporto associativo. Infatti, come più volte evidenziato negli approfondimenti pubblicati sul nostro sito, ricordiamo che l’effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l’uso distorto dello strumento associazionistico e che tra le contestazioni più frequenti in sede di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate troviamo quelle relative all’assenza del vincolo associativo ed alla mancanza di democrazia interna sulla base di elementi quali la non corretta tenuta dei libri sociali.
Analizziamo quindi le risposte fornite ai quesiti relativi a questi temi rinviando alla lettura integrale del documento per maggiori approfondimenti.
DOMANDA 4
Si chiede se nello statuto può/deve (o se è opportuno o meno) essere richiamato il fatto che le associazioni sportive oltre per i propri soci, procedono al tesseramento alle Federazioni Nazionali di atleti, allievi delle scuole sportive o familiari di soci che, pur non avendo qualifica di soci, frequentano o praticano attività sportive o didattiche del club.
Questo tesseramento tra l'altro è imposto dalle Federazioni (nel nostro caso FIV e FIPSAS) proprio per accedere a tali attività).
DOMANDA 5
1. E’ corretta una configurazione, quale quella riscontrata nelle società nautiche, ove gli atleti/partecipanti sono tesserati non soci sono i membri di equipaggi in cui il solo armatore è di norma socio del club o tutti gli altri sono allievi delle scuole vela (sia minori che adulti) – approfondire gli aspetti dei rapporti/figura di SOCIO-TESSERATO-MINORI
2. I tesserati vengono trattati fiscalmente come i soci? Ovvero le quote pagate per la partecipazione ai corsi non si configurano come entrate commerciali e quindi non sono tassate come per i soci?
In entrambe le risposte Agenzia delle Entrate richiama il comma 3 dell’articolo 148 del T.U.I.R. che prevede un regime agevolativo di favore nei confronti di particolari categorie di enti associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici,“nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.
In primo luogo, con riferimento ai sodalizi costituiti sotto forma di a.s.d., l’Agenzia evidenzia che l’attività deve essere preliminarmente svolta a persone che siano socie dell’associazione ma che può qualificarsi come attività decommercializzata anche quella svolta nei confronti di quanti non siano iscritti nel libro soci dell’associazione ma risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali riconosciute dal CONI (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate).
Questo principio vale anche per le “attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” che non rivestono la qualifica di soci, ma che risultano tesserati”.
In entrambi i casi, come già indicato nella risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, l’agevolazione si applica a condizione che:
· i sodalizi sportivi siano essi a.s.d. o s.s.d. indichino nei loro statuti le clausole individuate nel comma 8 dell’articolo 148 del T.U.I.R,
· si tratti delle attività direttamente collegate agli scopi istituzionali, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all’imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.
Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali.
Viene affrontato inoltre il problema delle diverse figure di socio, connesso con diversi diritti e doveri per ciascuna categoria.
DOMANDA 17
E’ possibile distinguere diverse figure di socio (fondatore, ordinario, sostenitore)? E’ possibile che rilevino diversi diritti e doveri in capo ad ogni figura?
La risposta dell’AdE, nell’evidenziare le diverse categorie di soci che possono essere rinvenuti negli statuti (fondatori, benemeriti/onorari, ordinari, sostenitori), conclude ribadendo la necessità del rispetto del requisito della disciplina uniforme del rapporto associativo, dell’effettività del rapporto medesimo, del principio di democraticità: “In ogni caso, è indispensabile che alla qualifica di socio corrispondano pari diritti, per cui tutti i soci devono avere la stessa rappresentatività sociale ed i medesimi obblighi verso l’organizzazione a prescindere dalla qualifica rivestita.”
2. Soci/tesserati minori di età
DOMANDA 18
Rapporto tra soci/tesserati minori e famigliari degli stessi; quali eventuali diritti per i soci minori? Quali per i famigliari?
Con riferimento alla questione relativa ai diritti dei soci minorenni, l’Agenzia delle Entrate richiama la normativa di diritto comune che prevede che entrambi i genitori abbiano la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo nei confronti del figlio.
In particolare, a mente, dell’art. 320 c.c.”i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli fino alla maggiore età o all’emancipazione in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Di conseguenza, è sulla base di tali principi che dovrà essere regolata l’attività e l’esercizio di diritti anche all’interno dell’associazione sportiva nei confronti dei soci/tesserati minorenni.
Al riguardo, per esempio, in caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.”
Ove i minori assumano la qualifica di associato dovranno essere convocati in assemblea e rappresentati in tale sede dai genitori.
In particolare, le clausole statutarie dovranno disciplinare l’esercizio dei diritti di partecipazione in conformità all’art.148 comma 3, T.U.I.R. considerando il peculiare status del socio minore rappresentato e in particolare i seguenti:
– diritto di intervento in assemblea;
– diritto di voto in assemblea;
– diritto di elettorato attivo, ovvero la possibilità che il socio minore possa esprimere il proprio voto per la nomina delle cariche associative;
– diritto di elettorato passivo, ovvero la possibilità che il socio minore possa essere eletto.
Sul tema del diritto di voto in assemblea si rinvia ai contributi pubbicati su Fiscosport, e in particolare all’attenta analisi fatta nell’articolo LA PROBLEMATICA DEI SOCI MINORI DI ETA': rapporto associativo, tesseramento federale, soci minori di età; rappresentanza legale, democraticità della struttura e clausole statutarie, e alle risposte ai quesiti Soci minorenni e principio di democrazia all'interno della a.s.d. e Qualifica socio/tesserato e minori di età.
3. Tenuta dei libri sociali
Strettamente correlati al rapporto associativo sono i quesiti inerenti ai libri sociali, in particolare il libro degli associati e le modalità i ammissione.
DOMANDA 15
Libro soci, quali gli obblighi e le modalità di tenuta.
L’Agenzia sottolinea l’importanza del libro soci che costituisce “strumento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio”.
Viene inoltre confermato che “non sono previste modalità di tenuta del libro”, pertanto non è necessaria la sua vidimazione o la sua numerazione, e che esso può essere tenuta anche a fogli mobili ovvero“costituito dalle singole domande di adesione dei soci, corredate dalla delibera di ammissione dell’organo statutariamente previsto “ di solito rappresentato dal Consiglio Direttivo.
In altri termini, la finalità del libro soci è quella di consentire a tutti di conoscere in ogni momento quale sia la compagine sociale e questo obiettivo può quindi essere raggiunto con diverse modalità.
L’’Agenzia delle Entrate dà indicazioni in merito alle informazioni che devono risultare dal libro soci:
1 l’eventuale qualifica rivestita all’interno dell’organizzazione (ad esempio: fondatori, cioè dei soci che risultano dall’atto costitutivo dell’associazione, ordinari e quelli che compongono il Consiglio Direttivo, ecc.),
2. l’elencazione progressiva per data di domanda di richiesta di iscrizione, che non coincide con la data di avvenuta iscrizione;
3. l’indicazione di tutti i dati anagrafici classici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti ed anche gli eventuali dati di un documento di riconoscimento.
Raccomanda, infine, a tutela delle associazioni stesse “la conservazione della domanda di ammissione in cui traspare la volontà di aderire ad un’associazione, con l’acquisizione altresì del consenso al trattamento dei dati, ivi inclusi quelli sensibili (quali si configurano le informazioni contenute nel certificato medico acquisito e conservato dall’associazione) e del verbale di sua accettazione (verbale del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea a seconda dell’organo preposto statutariamente a detto incarico), che rappresentano gli elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo.”
DOMANDA 16
Quali sono le procedure obbligatorie circa l’ammissione di nuovi soci? E’ possibile che il consiglio direttivo deleghi un consigliere circa l’accoglimento delle domande di ammissione e l’espletamento delle procedure?
Viene ribadito quanto già espresso nella domanda prevedente ovvero che “La domanda di ammissione, unitamente al verbale di sua accettazione (verbale del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea a seconda dell’organo preposto statutariamente a detto incarico), rappresentano gli elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo.”
E’ infatti importante ricordare che l’ammissione di un nuovo socio può considerarsi validamente perfezionata solo nel momento in cui si realizza l’incontro delle volontà contrattuali ovvero la volontà dell’aspirante socio (contenuta nella domanda di ammissione) e la volontà dell’associazione (contenuta nella delibera dell’organo preposto).
Sulla modalità di accettazione della richiesta di ammissione l’Agenzia delle Entrate conferma che ciò “dipende da quanto previsto dallo Statuto; tendenzialmente esistono due casistiche principali: la prima è quella in cui è il Direttivo che si riunisce in apposita seduta a doverlo fare, la seconda è quella in cui questa incombenza è delegata al Presidente.
Qualora la competenza spetti al Consiglio Direttivo, quest’ultimo può valutare di conferire la delega disgiunta ad uno o più Consiglieri purché lo statuto non preveda dei requisiti di ammissione a soci che implicano, necessariamente, una valutazione collegiale.
In presenza della delega disgiunta, il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo”.
L’Agenzia ricorda, inoltre, che tra le clausole obbligatorie da inserire nello statuto per godere delle agevolazioni fiscali vi è anche quella che prevede che sia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e che “una volta accettata la richiesta di iscrizione, ogni socio manterrà la propria qualifica di socio ordinario a meno che non venga per qualche motivo espulso dall'associazione, oppure deceda o per altre circostanze specificate nello Statuto. Di conseguenza il socio non dovrà presentare ogni anno domanda di iscrizione, ma rinnoverà la propria carica sociale versando semplicemente la corrispondente quota.”
Anche in questa risposta viene data un indicazione sulla tenuta del libro soci:“nell’ipotesi in cui un socio non versi la quota sociale, il suo nominativo dovrà comunque rimanere nel Libro Soci e verrà annotato il mancato pagamento della quota per il relativo anno sociale”.
DOMANDA 19
Modalità obbligatorie/opportune sulla verbalizzazione delle assemblee e dei consigli direttivi
L’Agenzia, in questa risposta completa l’esame sulla tenuta dei libri sociali dando indicazione anche sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Entrambi:
1. contengono sinteticamente le delibere assunte dagli organi dell’associazione (es:Assemblea e Consiglio Direttivo) e, su richiesta degli interessati, le opinioni dagli stessi espresse, soprattutto quando in dissenso rispetto alla volontà espressa dalla maggioranza;
2. devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’associazione. Per quanto riguarda il verbale dell’assemblea l’Agenzia evidenzia “ l’opportunità di indicare i nominativi dei partecipanti alle assemblee anche al fine della verifica delle maggioranze previste dallo statuto e dell’effettiva partecipazione degli associati alla vita associativa.” In alternativa è possibile allegare come parte integrante del verbale il foglio presenze con le firme dei soci presenti;
Considerando che, normalmente nell’avviso di convocazione viene indicata la prima e la seconda convocazione (da convocare almeno a ventiquattro ore dalla prima), affinché non si renda necessario procedere ad una seconda comunicazione qualora l’Assemblea non sia stata validamente costituita, l’Agenzia ribadisce l’importanza che nel libro dei verbali “ risulti il verbale della prima convocazione affinché l’adunanza in seconda convocazione non sia considerata meramente strumentale ad aggirare il vincolo del numero minimo di soci presenti.”
Infine, conclude, ricordando quanto già detto già detto dalla Direzione Centrale Normativa con la Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 che” fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione sportiva dilettantistica, si evidenzia che elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio.
Tuttavia, si può ritenere che l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di e-mail agli associati in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione) o l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici fiscali (ad es., le agevolazioni di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR e quelle previste dalla legge n. 398 del 1991) qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità”
4. Regime di responsabilità
Negli ultimi anni il problema della responsabilità nelle associazioni non riconosciute sta divenendo un aspetto sul quale i dirigenti sportivi stanno assumendo consapevolezza; consapevolezza talvolta dovuta – purtroppo – sia all’incremento delle verifiche fiscali, sia agli infortuni degli atleti.
DOMANDA 20
Approfondimento sulla responsabilità di chi dirige ed opera all’interno delle ASD (riconosciute e non), in termini di obbligazioni civilistiche e fiscali; valenza nei confronti dei terzi, nel caso di passaggi di consegne
L’Agenzia delle Entrate, nel ricordare che – ai fini fiscali – l’ambito di riferimento è quello della “responsabilità contrattuale”, richiamando l’art. 38 c.c., afferma che “per le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, assunte dall’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta risponde la stessa associazione con il fondo comune e, illimitatamente e solidalmente, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima“ e ricorda che “la responsabilità non si estingue con la cessazione della carica ma permane anche in seguito solo per le obbligazioni contratte nel periodo in cui il presidente/ amministratore era in carica”.
Vengono inoltre richiamate sia le responsabilità di carattere civile, ma anche quelle di natura penale, in riferimento allo svolgimento dell’attività sportiva.