Capitolo 7 – Il Registro Nazionale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche presso il CONI
1. Il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI
2. Le finalità del Registro
3. I requisiti necessari per l’iscrizione al Registro
4. Il funzionamento del Registro: iscrizione, variazioni e rinnovi
5. L’importanza del Registro ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali: quali agevolazioni sono subordinate all’iscrizione al Registro e quali non lo sono
6. Lo “scudo” dell’iscrizione al Registro a fronte di accertamenti che disconoscono la natura sportiva dilettantistica dell’ente
1. Il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI
Il 2° comma del suddetto articolo stabilisce che le società e associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate.
La previsione del riconoscimento sportivo si pone in linea con quanto previsto dall’art. 7, d.l. 28 maggio 2004 n. 136, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/07/2004 n. 186, che ha attribuito al CONI la qualifica di garante dell’ordinamento sportivo nazionale e di unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, e che ha subordinato la possibilità di usufruire delle agevolazioni tributarie previste dall’art. 90 della l. n. 289/2002 all’ottenimento del riconoscimento sportivo da parte del CONI.
A tal fine, il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera n. 1273 del 15 luglio 2004, avente a oggetto “principi fondamentali degli statuti delle associazioni e società sportive”, ha stabilito, che, “allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI” 1, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell’Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.
Successivamente, con delibera dell’11 novembre 2004, la Giunta Nazionale del C.O.N.I. ha istituito il registro sul quale devono iscriversi le società e le associazioni sportive dilettantistiche per il conseguimento del predetto riconoscimento, e conseguentemente, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali ad esso collegate.
Alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate è attribuita la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi e statuti), mentre il riconoscimento definitivo è subordinato all’iscrizione al Registro.
Il Registro, che è pubblicato sul sito web del CONI, è oggetto di verifica annuale anche ai fini della trasmissione all’Agenzia delle Entrate
L’iscrizione è contraddistinta dal rilascio di un codice di identificazione alfanumerico (es FIRSI00010)
Non è previsto, in capo ai sodalizi sportivi, alcun obbligo pubblicitario in relazione al riconoscimento sportivo. E’ tuttavia opportuno che gli stessi riportino sulla propria carta intestata il numero di iscrizione al Registro ed espongano presso la propria sede sociale ovvero nei luoghi di esercizio dell’attività una copia del certificato di iscrizione, e ciò al fine di offrire, anche agli organi di vigilanza, immediata comunicazione della regolarità della propria posizione.
2. Le finalità del Registro
L’iscrizione al Registro è dunque necessaria:
1. per l’attribuzione del riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall’articolo 5, comma 5 lettera c), d.lgs. 23 luglio 1999 n° 242 2 e dall’art. 29, c. 2, dello statuto CONI;
2. per l’attribuzione, ai fini tributari, dello status di società o associazione sportiva dilettantistica, e, conseguentemente, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 90, c. 18, l. 289/2002 3;
3. per stilare l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche – riconosciute ai fini sportivi – previsto dall’articolo 7 del d.l. 28 maggio 2004 n. 136, cioè quello che il CONI deve trasmettere ogni anno all’Agenzia delle Entrate;
4. per creare l’anagrafica delle associazioni e società sportive dilettantistiche che praticano l’attività sportiva organizzata dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e/o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
5. per realizzare il primo gradino di una banca dati delle società sportive da implementare successivamente con l’inserimento di informazioni quantitative e qualitative relative ai tesserati ed alle altre figure che gravitano intorno alle associazioni/società sportive dilettantistiche.
L’adempimento di cui al n. 3 è chiaramente previsto al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate il controllo in ordine alla legittima fruizione delle agevolazioni fiscali da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
3. I requisiti per l’iscrizione al Registro
Possono iscriversi al Registro solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche, e i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dal suddetto art. 90, prevedano l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Disciplina Sportiva Associata (DSA) e/o Ente di Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affiliate.
Condizione preliminare per l’iscrizione è l’affiliazione ad una F.S.N., E.P.S. o D.S.A., ai quali è attribuita la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi e statuti).
Requisito essenziale per l’iscrizione nel Registro è dunque che lo statuto sia conforme non solo alle disposizioni del citato art. 90, co, 17, 18 e 18-bis, legge 289/2002 4, ma anche agli Statuti e ai regolamenti delle F.S.N., E.P.S. o D.S.A di appartenenza, in quanto l’eventuale rigetto della domanda di affiliazione o di rinnovo della stessa per carenza dei requisiti richiesti implica l’impossibilità di accedere all’iscrizione al Registro. E’ quindi necessario che il sodalizio sportivo verifichi, al momento della stesura del proprio statuto l’esistenza di eventuali ulteriori clausole statutarie particolari da questi richieste per l’affiliazione.
In ogni caso, a partire dall’anno sportivo 2011, ovvero dalla stagione agonistica 2011/2012 5, il riconoscimento provvisorio attribuito dalle F.S.N., E.P.S. o D.S.A. si intende nullo se non viene perfezionata l’iscrizione al Registro che diventa, a tutti gli effetti, condizione indispensabile per poter godere delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 90, l. 289/2002, per gli enti sportivi dilettantistici.
4. Il funzionamento del Registro: iscrizione, variazioni e rinnovi
4.1. – Funzionamento e caratteristiche tecniche ed operative del Registro:
Il Registro:
a) ha natura telematica – è pubblicato sul sito del CONI www.coni.it;
b) è suddiviso per comitati provinciali;
c) è suddiviso in tre sezioni:
• associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
• associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
• società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali o di società cooperative;
d) è articolato in due parti:
• generale > è accessibile a qualunque utente internet e contenente informazioni di base su ciascuna società iscritta: il numero di iscrizione, la sezione di appartenenza, la denominazione completa del sodalizio sportivo, la città e la provincia della sede, l’indicazione della FSN o DSA e/o EPS cui l’associazione/società è affiliata ed il relativo codice di affiliazione;
• analitica > è riservata agli utenti abilitati (i sodalizi sportivi) che possono accedervi tramite password, e contiene informazioni più dettagliate tra cui, ad esempio, riferimenti circa la natura dell’atto costitutivo e dello statuto, estremi eventuali di iscrizioni di legge (Registro delle Persone Giuridiche oppure Registro delle Imprese), codice fiscale e/o partita IVA, sede legale (e recapito corrispondenza e domicilio fiscale se diverso dalla sede), legale rappresentante con codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici. Nella parte analitica si terrà traccia, inoltre, di tutte le modificazioni intervenute nella ragione sociale, negli amministratori, nei dati di affiliazione;
e) l’iscrizione al Registro non è subordinata al versamento di alcuna quota o contributo.
4.2. – Procedura di iscrizione:
Esistono due modalità di iscrizione:
1) la procedura telematica “ordinaria”;
2) l’iter “alternativo” semplificato, cui possono accedere solo i sodalizi sportivi affiliati a determinati EPS o FSN che hanno stipulato apposita convenzione con il CONI
4.2.1 – Procedura ordinaria:
Avviene esclusivamente in via telematica, tramite il sito internet “www.coni.it”, e prevede l’utilizzo della modulistica disponibile on line.
Sia il collegamento internet che l’indirizzo di posta elettronica non devono essere necessariamente nella titolarità della società sportiva (anche se, per ovvie ragioni, sarebbe preferibile) ma potranno essere messi a disposizione anche da terzi (dirigenti, soci, consulenti ecc.).
I formulari a disposizione sul web sono due:
– modulo di iscrizione
– “autocertificazione”
L’iter completo per l’iscrizione è il seguente:
Punto 1: identificazione e iscrizione provvisoria
• le associazioni/società si collegano al sito del CONI e superata la fase di identificazione in seguito alla quale ricevono una chiave di accesso (password), accedono al “proprio” modulo di iscrizione con alcuni campi già compilati;
• completato l’inserimento delle informazioni richieste (e/o la modifica campi precompilati) l’associazione scarica e stampa la “autocertificazione” che contiene le informazioni della società presenti nel Database
<= Attenzione =>:
1. tra la richiesta della password e la sua convalida non devono trascorrere più di 5 giorni, altrimenti la procedura viene annullata e deve essere ripetuta;
2. tra i dati da indicare nel modulo di iscrizione sono previsti il Codice Fiscale e, ove presente, il numero di Partita IVA: l’errata indicazione di tali dati comporta, a seguito di accertamento d’ufficio, la nullità dell’iscrizione
Punto 2: autocertificazione
• la “autocertificazione”, inerente il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, e corredata da fotocopia leggibile di un documento di identità, dovrà essere presentata al Comitato Provinciale CONI territorialmente competente per la convalida;
• la presentazione dell’autocertificazione dovrà avvenire entro 5 cinque giorni dalla compilazione del modulo d’iscrizione on line;
• la presentazione potrà essere effettuata personalmente dal legale rappresentante ovvero attraverso invio per posta, via fax o posta elettronica;
<= Attenzione =>: la responsabilità della veridicità delle informazioni inserite nel modulo di iscrizione on line è dell’associazione/società sportiva richiedente ed in particolare del legale rappresentante che se ne assume la responsabilità attraverso la sottoscrizione dell’autocertificazione
E’ appena il caso di segnalare che una falsa dichiarazione in sede di autocertificazione costituisce fattispecie penalmente rilevante.
Punto 3: validazione ed iscrizione provvisoria
• il Comitato Provinciale CONI che riceve la “autocertificazione” accede al sistema di gestione ed appone il visto di convalida alla iscrizione del sodalizio;
• il Registro si aggiorna mano a mano che vengono apposte le validazioni da parte dei Comitati;
<= Attenzione => questa parte della procedura è a carico dei Comitati Provinciali CONI territorialmente competenti.
E’ tuttavia opportuno che il sodalizio sportivo effettui un monitoraggio della procedura in quanto, in assenza della validazione da parte del Comitato la richiesta di iscrizione è priva di effetto
Punto 4: certificazione e iscrizione definitiva
• l’iscrizione definitiva avviene mediante provvedimento del Segretario Generale CONI alle date del 31/03 e 31/10 di ogni anno;
• consente all’associazione/società sportiva di stampare, nel periodo di validità, il certificato di riconoscimento ai fini sportivi collegandosi al sistema di gestione ed utilizzando la chiave di accesso ricevuta nel corso dell’identificazione al punto 1
4.2.2 – Iter Alternativo
L’Iter alternativo di iscrizione al Registro prevede che le informazioni necessarie all’iscrizione provengano direttamente dagli archivi informatici delle F.S.N./E.P.S./D.S.A. che hanno stipulato apposita convenzione con il CONI 6.
In questo caso gli adempimenti di iscrizione risultano molto più semplici per il sodalizio sportivo in quanto è la FSN o EPS che trasmette tutti i dati necessari all’iscrizione ed all’aggiornamento della posizione.
In concreto, l’associazione sportiva deve limitarsi a perfezionare la procedura di affiliazione ed a questa seguirà l’iscrizione “in automatico” al Registro. Nulla cambia circa l’utilizzabilità dei dati in quanto il sodalizio potrà gestire direttamente la propria posizione, entrando nell’area riservata per stampare il certificato di iscrizione.
4.3. – Termine di iscrizione, rinnovo annuale e variazioni
L’iscrizione deve avvenire entro 90 giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte delle Federazioni Sportive Nazionali/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva, ovvero entro la data di scadenza dell’anno sportivo in corso se la trasmissione del flusso è effettuata negli ultimi 90 giorni dell’anno sportivo 7.
Considerato che la data di trasmissione dei flussi non è elemento che il singolo sodalizio può tenere sotto controllo è opportuno che l’iscrizione avvenga, prudenzialmente, entro 90 gg. dall’avvenuta affiliazione.
L’iscrizione al Registro ha validità annuale, coincidente con la scadenza dell’affiliazione della società/associazione sportiva alla FSN/DSA/EPS di appartenenza.
Il rinnovo dell’affiliazione, in assenza di variazioni di altri dati sostanziali comunicati nel modulo inziale di iscrizione, comporta il rinnovo automatico della stessa.
Modifiche dei dati:
le società/associazioni sportive iscritte al Registro devono comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, tutte le modifiche relative ai propri dati, precedentemente comunicati attraverso il modulo di iscrizione, con le stesse modalità previste per l’iscrizione al registro.
Al termine del periodo di validità dell’iscrizione al Registro, che equivale al periodo di validità di affiliazione nella FSN/DSA/EPS, l’associazione/società è posta in “attesa” fino alla compilazione della richiesta di rinnovo. In fase di rinnovo, l’autocertificazione, da consegnare al Comitato Provinciale, attesterà la regolarità dell’affiliazione e le eventuali modifiche apportate al Database.
4.4. – Società Polisportive
In merito al problema dell’iscrivibilità delle Polisportive e delle associazioni/società monosportive affiliate a più enti il CONI si è espresso con le seguenti indicazioni:
• per le Polisportive, l’iscrizione deve essere fatta presso ogni singola FSN/DSA e/o EPS per ogni singola disciplina;
• parere conforme per quanto riguarda le monosportive affiliate a più Enti, per le quali è auspicabile effettuare l’iscrizione presso ogni singolo ente.
4.5. – Cancellazione dal registro e controlli
La veridicità delle dichiarazioni dei dati riportati nel registro sarà verificata dal CONI tramite controlli “a campione”.
In caso di verifica della non veridicità dei dati scatterà la sanzione della revoca dell’iscrizione, avverso la quale è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Saranno inoltre cancellate dal registro le società ed associazioni che:
a) ne facciano richiesta:
b) perdano i requisiti per l’iscrizione;
c) non comunichino le variazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
5. L’importanza del Registro ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali: quali agevolazioni sono subordinate all’iscrizione al Registro e quali non lo sono;
A) Agevolazioni di cui all’art. 90 l. 289/2002
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, l. 27/07/2004, nr. 186:
1. …, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, …
L’iscrizione al Registro è dunque indispensabile per la fruizione delle agevolazioni fiscali sopra indicate.
Ma vediamo, nel dettaglio, quali sono le disposizioni contemplate nell’art. 90:
– comma 1. estensione dell’applicazione delle norme di cui alla 398/1991 e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche (o cooperative);
– comma 3. estensione alle collaborazioni amministrativo – gestionali del trattamento tributario previsto dall’art. 67, lettera m) del DPR 917/1986 (compensi erogati a favore degli sportivi dilettanti) ed incremento a euro 7.500,00 del limite per l’esenzione ai fini IRPEF di tali compensi;
– comma 4. esonero dall’obbligo di operare la ritenuta del 4% sui contributi erogati alle associazioni e società sportive dilettantistiche per il Coni, le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva;
– comma 5. fissazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e variazioni di statuto e trasformazioni delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
– comma 7. estensione dell’esenzione da tasse di concessioni governative per le società e associazioni sportive dilettantistiche;
– comma 8. configurazione dei corrispettivi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche sino a € 200.000,00 quali spese di pubblicità per il soggetto erogante;
– comma 9. detraibilità delle erogazioni liberali fino a € 1.500,00 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
– comma 10. esclusione da Irap dei compensi erogati ai sensi dell’art. 67 lettera m), del DPR 917/1986 (compensi erogati a favore degli sportivi dilettanti);
– comma 11. esclusione dell’applicazione delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche (e società, grazie al richiamo del comma 1 dello stesso art. 90);
– comma 12. istituzione del Fondo di garanzia presso il credito sportivo.
Relativamente a tutte queste disposizioni, la legge richiede espressamente il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni (ovvero, l’iscrizione al Registro).
B) le altre agevolazioni
Le agevolazioni tributarie (e previdenziali) in favore del settore sportivo dilettantistico non si esauriscono in quelle citate dall’art. 7, comma 1, della l. 186/2004, sopra analizzate.
Vi sono infatti altre agevolazioni, anche di grande rilevanza, che non sono citate dal più volte richiamato art. 7, comma 1, della l. 186/2004; ci riferiamo, in particolare:
• alla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti da soci, associati e tesserati, di cui al comma 3 dell’art. 148 del d.p.r. n. 917/1986 – ai fini delle imposte dirette – e art. 4, co. 4, d.p.r. n. 633/1972, ai fini IVA 8
• al regime forfetario di cui alla l. 398/1991 da parte delle Associazioni sportive Dilettantistiche 9;
• alla possibilità di erogare compensi agli sportivi dilettanti con un regime fiscale agevolato (artt. 67 e 69 del d.p.r. n. 917/1986 e norme collegate) 10.
Il problema che si può porre, è se sia necessario, anche per poter fruire di queste agevolazioni, essere iscritti nel Registro, oppure se possa essere sufficiente l’esercizio effettivo di attività sportiva dilettantistica, nel rispetto delle norme di riferimento (norme statutarie, affiliazione, ecc.).
Rinviando ad appositi capitoli del Vademecum appositamente dedicati alle singole tipologie di agevolazione è possibile sin d’ora evidenziare che:
1. l’utilizzo di tali agevolazioni non è sottoposto, dall’art. 7, comma 1, della l. 186/2004, al riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
2. in particolare, per quanto riguarda la l. 398/1991, trattasi di una norma rivolta in generale al mondo associativo e non solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche (associazioni senza fini di lucro e pro loco, art. 9-bis, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417; associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, art. 2, comma 31, legge 24 dicembre 2003, n. 350). Pertanto, in caso di mancata iscrizione nel Registro Coni, ove l’ente mantenga i requisiti per essere definito “ente non commerciale” 11, l’agevolazione continuerebbe ad essere applicabile;
3. analizzando le singole disposizioni istitutive di tali agevolazioni, è comunque sempre individuabile l’utilizzo da parte del legislatore delle locuzioni “associazioni sportive dilettantistiche”, “organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche”, o simili. Si pone quindi il problema della valenza da dare a tali locuzioni, alla luce della definizione di soggetto “sportivo dilettantistico” operata dall’art. 90, l. 289/2022, temporalmente successivo alle disposizioni sopra citate.
In concreto, si evidenzia che, in caso di verifiche fiscali, si assiste molto spesso, per non dire sempre, al disconoscimento della spettanza di tutte le agevolazioni fiscali qualora i verificatori riscontrino l’assenza o la tardività dell’iscrizione al Registro 12.
Appare quindi sicuramente opportuno, al fine dell’utilizzo senza patemi di tutte le agevolazioni tributarie previste per il settore, che i sodalizi sportivi, per evitare pericolose contestazioni – che comporterebbero, pur in presenza di possibili argomentazioni difensive, la necessità di affrontare lunghe e costose procedure di contenzioso, oltre al problema di far fronte all’emissione della relativa cartella esattoriale – perfezionino entro i termini previsti la procedura di iscrizione al Registro.
6. L’opponibilità dell’iscrizione al Registro in caso di disconoscimento della natura sportiva dilettantistica da parte dell’Agenzia Entrate
Trattasi dell’ipotesi in cui un’associazione o società sportiva dilettantistica abbia ottenuto l’iscrizione nel Registro pur in carenza di alcuni, o tutti, i presupposti necessari per l’iscrizione stessa in quanto, ad esempio, lo statuto non è conforme al dettato dell’art. 90, comma 18, l. 289/2002, ovvero venga riscontrato, o contestato, che l’attività effettivamente esercitata è diversa da quella sportiva dilettantistica 13.
Sorge pertanto il dubbio delle modalità con cui possa avvenire il disconoscimento dello status “sportivo dilettantistico” di un ente che, nonostante l’iscrizione al Registro Coni, non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.
La risposta è diversa a seconda che si propenda per la valenza costitutiva o dichiarativa dell’iscrizione al Registro:
1) qualora si dovesse riconoscere l’efficacia costitutiva all’iscrizione al Registro, il disconoscimento dello status “sportivo dilettantistico” potrebbe essere operato solo da parte del Coni stesso, mediante la cancellazione dal Registro, come disposta dall’art. 3, comma 6, dell’allegato alla Delibera Coni 1288/2004:
Articolo 3
…
6) Il CONI, attraverso gli uffici preposti, procede tramite verifica “campione”, al controllo della veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma disponendo la revoca dell’iscrizione in caso di accertata non veridicità della stessa. Avverso il procedimento di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI da proporre entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Allegato alla Delibera Coni nr. 1288 del 11/11/2004
In questa ipotesi l’Ufficio accertatore dovrebbe segnalare la posizione dell’ente al Coni richiedendone la cancellazione dal Registro, in mancanza della quale, ogni addebito dovrà rimanere sospeso.
2) qualora, al contrario, dovesse attribuirsi all’iscrizione al Registro mera efficacia dichiarativa, vi potrebbe essere per l’Amministrazione Finanziaria la possibilità di disconoscere direttamente la qualifica “sportivo dilettantistica” dell’ente, con la conseguente disapplicazione delle agevolazioni fiscali di cui hanno beneficiato l’associazione o la società (sportiva dilettantistica).
A tale proposito va osservato che il Registro previsto dalla delibera Coni 1288/2004 non è lo stesso registro previsto dalla prima versione dell’art. 90, l. 289/2002: in tale versione gli originari commi 20 e 21 avevano previsto l’istituzione ex lege del Registro che, a quel punto, avrebbe avuto la medesima funzione costitutiva che assumono i Registri previsti in materia di ONLUS e ODV.
L’abrogazione della previsione legislativa operata dal d.l. 72/2004 14 e l’istituzione del Registro per via “amministrativa” operata dal CONI hanno privato il Registro stesso della valenza legale, con la conseguenza che, allo stato attuale, l’iscrizione appare come condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione delle agevolazioni fiscali 15.
Certamente, a tal fine, risulteranno determinanti, ai fini di prova, anche altri fattori, quali, ad esempio, la partecipazione a manifestazioni agonistiche promosse dalle FSN/EPS/DSA cui il sodalizio è affiliato.
Ipotesi ancora diversa è rappresentata dalla circostanza che il CONI abbia proceduto alla verifica di cui all’art. 3, comma 6, dell’allegato alla Delibera Coni 1288/2004, di cui sopra. In tal caso, in presenza di verifica positiva da parte del CONI appare fortemente dubbia la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di disconoscere la valenza della stessa.
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1 Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni – c.d. “decreto Melandri”
2 C.d. “decreto Melandri”
3 Nonché delle agevolazioni contributive relative alla qualifica di ”reddito diverso” dei compensi erogati agli sportivi dilettanti
4 Denominazione con l’indicazione della natura “sportivo-dilettantistica;.
• oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica.
• attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione.
• assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
• norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile.
• obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari.
• modalità di scioglimento dell’associazione.
• obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Vedi anche il Cap. 2 di questo Vademecum, in Newsletter Fiscosport n. 7/2011 del 7 aprile 2011.
5 Cfr. deliberazione del Presidente del CONI n. 52/29 del 19/05/2011
6 Alla data odierna si tratta di UISP, CSI, CNS Libertas, CSAIN, AICS, US ACLI, FIDASC, ACSI, FIPSAS e CSEN
7 Cfr. delibera Presidente CONI 52/29 del 19/05/2011
8 Per la fruizione di tali agevolazione è necessario che il sodalizio sportivo, oltre al possesso dei requisiti qualificanti, provvedo all’invio, entro 60 gg. dalla costituzione, del modello EAS
9 L’art. 7, comma 1, della L. 186/2004 richiama infatti il comma 1 dell’art. 90, che prevede l’estensione di tale agevolazione alle SSD a responsabilità limitata, e non la fruizione dell’agevolazione stessa da parte delle ASD, che è insita nella norma
10 La norma fa riferimento, quanto all’aspetto soggettivo, a … qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi /CONI e FSN/EPS/DSA) sia riconosciuto
11 Si ricorda tuttavia, a tale proposito, che l’esimente di cui all’art. 149, 4° comma, non si applica alle società sportive dilettantistiche non iscritte al Registro CONI e che, quindi, il sodalizio sportivo non iscritto al registro, così come qualsiasi altro ente non commerciale, dovrà verificare il mancato supero dei criteri quantitativi di cui al 1° comma del medesimo articolo
12 In tal caso, naturalmente, il disconoscimento opererebbe fino a quando l’iscrizione non è stata perfezionata
13 Contestazione “tipica” mossa in sede di accertamento fiscale attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate mira a riqualificare l’attività svolta dall’ente quale attività di natura commerciale.
14 Convertito in l. 128/2004
15 In tal senso si esprime la dottrina prevalente: cfr. E. RUSSO, Registro Coni, termini di iscrizione, effettiva valenza e residue criticità, in Associazioni & Sport – Euroconference – gennaio 2011